Normativa pescherie

L’art. 35 del Reg. UE 1379/2013 indica esattamente gli obblighi di etichettatura. .

L’etichetta deve indicare:

1) il nome comune anche locale.

2) il nome scientifico. In mancanza è sufficiente un cartello che riporti i nomi comuni e scientifici.

3) il prezzo.

4) il metodo di produzione: …pescato… …pescato in acque dolci… o …allevato.

5) la categoria dell’attrezzo usato: Se c’è un cartello, è sufficiente una sigla.

6) la zona e sottozona FAO: Per le zone che non siano la FAO 27 e la FAO 37 occorre l’indicazione della zona stessa. Per la 27 (Mediterraneo) e la 37 (Atlantico nord orientale) occorre l’indicazione della sottozona. In presenza di un cartello basta una sigla.

7) il numero di lotto.